FONDO DI GARANZIA PER LE IMPRESE CHE OPERANO NEL SETTORE DELLO SPETTACOLO
Garanzie
Ultimo aggiornamento: 23/09/2024
Chiuso
Destinatari:
Imprese culturali e spettacolo
Finalità:
Accesso al credito

PREMESSA

La misura favorisce l'accesso al credito delle imprese che operano nel settore dello spettacolo.

Che cos'è

Il bando sostiene le imprese che operano nel settore dello spettacolo tramite la concessione di garanzie a fronte di finanziamenti erogati dagli Istituti di credito aderenti.


Il Fondo interviene a favore dei soggetti che operano in Lombardia nel settore dello spettacolo e che sono in possesso di uno dei seguenti requisiti:

  1. essere convenzionati con Regione Lombardia ai sensi dell’art. 13 comma2, della legge regionale 30 luglio 2008 n. 21;
  2.  essere riconosciuto di rilevanza regionale ai sensi dell’art. 8, comma 2 della legge regionale 30 luglio 2008 n. 21;
  3. essere stato ammesso almeno per una volta, a decorrere dal 2008 alla fase istruttoria dei bandi regionali ai sensi delle leggi regionali 30 luglio 2008 n. 21 e per il tempo di vigenza delle leggi regionali 8 novembre 1977, n. 58 e 18 dicembre 1978 n. 75.

L’intervento finanziario è rappresentato dall’emissione di una garanzia a valere sul Fondo Regionale di Garanzia.

La garanzia può essere concessa a copertura massima dell’80% del credito in linea capitale concesso ed erogato dagli Istituti di credito, con esclusione di interessi anche moratori, spese ed accessori.

Le garanzie rilasciate a valere sul Fondo sono pari a un massimo di 8 volte la disponibilità finanziaria del Fondo stesso.

In caso di linee di credito a breve termine la garanzia copre il finanziamento concesso, limitatamente alla quota di effettivo utilizzo.

Il costo delle garanzie rilasciate a valere sul Fondo è a carico dei soggetti beneficiari, con una commissione “una tantum” pari allo 0,25% da calcolarsi sull’importo del capitale garantito e da corrispondersi in unica soluzione all’Istituto di credito all’atto della stipula del contratto di finanziamento o di apertura della linea di credito a breve termine.

Gli interventi a valere sul Fondo sono concessi, con riferimento ai soggetti che operano in regime di impresa, nei limiti del Regolamento comunitario n. 1998/2006 della Commissione Europea del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore (“de minimis”).


Il Fondo assiste i finanziamenti concessi dagli Istituti di credito convenzionati a favore dei soggetti beneficiari secondo le seguenti forme tecniche:

  • finanziamenti per anticipazioni di cassa (linee di credito autoliquidanti con scadenza massima pari a 18 mesi meno un giorno);
  • finanziamenti a breve termine (linee di credito in conto corrente con scadenza massima pari a 18 mesi meno un giorno);
  • finanziamenti a medio termine (finanziamenti con rimborso amortizing o bullet, con durata compresa tra i 18 mesi ed i 5 anni)

Sportello aperto dal 6 febbraio 2015.

Le domande di accesso al Fondo devono essere presentate, con procedura a sportello, all’Istituto di credito convenzionato.

La domanda dovrà recare una marca da bollo da euro 14,62 (salvo modifiche ed integrazioni della normativa di riferimento) e dovrà essere redatta secondo l’apposita modulistica (’Allegato A).

La domanda dovrà essere, altresì, corredata da tutti gli allegati indicati nella modulistica e dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente o da soggetto munito di procura ad impegnare il richiedente; in tale ultimo caso va trasmessa la relativa procura. Le domande verranno accettate fino ad esaurimento della dotazione finanziaria del Fondo e saranno istruite da Finlombarda S.p.A., successivamente all’istruttoria dell’Istituto di credito, sulla base dell’ordine cronologico di ricezione delle domande provenienti dall’Istituto stesso.