FRIM (FONDO DI ROTAZIONE PER L'IMPRENDITORIALITA') - LINEA DI INTERVENTO 7. "COOPERAZIONE"
PREMESSA
La misura sostiene lo sviluppo e la competitività delle imprese cooperative, in particolare, le cooperative sociali impegnate nella gestione dei servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi e di inserimento lavorativo di persone svantaggiate, nonché le cooperative di nuova costituzione.
È uno strumento agevolativo finalizzato al co-finanziamento, insieme agli Intermediari finanziari convenzionati, di investimenti e fabbisogni finanziari, anche con la forma tecnica della locazione finanziaria, delle le imprese cooperative e dei loro consorzi.
Dotazione iniziale 2 milioni di euro, oltre alle risorse derivanti dalle disponibilità residue, nonché dai rientri dei finanziamenti precedentemente concessi con i fondi rotativi ex Foncooper ed ex LR n. 21/2003.
Imprese cooperative e loro consorzi che rientrano nella definizione di piccola e media impresa e che abbiano sede operativa in Lombardia.
Le cooperative alla data di presentazione della domanda devono essere iscritte o aver richiesto l’iscrizione negli Albi e Registri previsti dalla normativa vigente; le cooperative sociali e loro consorzi devono essere iscritte all’Albo regionale istituito ai sensi della L. 381/91.
Non rientrano nei soggetti ammissibili le cooperative edilizie e di abitazione e quelle che operano nei settori esclusi di cui al Reg. CE 1998/2006 (de minimis).
Finanziamenti
Il finanziamento è a tasso agevolato con durata fino a un massimo di 7 anni, di cui fino a un massimo di 2 anni di preammortamento. In presenza di investimenti di carattere immobiliare la durata potrà essere elevata sino a 12 anni.
La quota del fondo regionale è prevista per le cooperative sociali è pari al 70% dell’intervento finanziario complessivo, per le altre cooperative è pari al 50% dell’intervento finanziario complessivo; la restante quota dell’intervento è a carico degli Istituti di credito convenzionati.
Il tasso d’interesse, in funzione della tipologia di cooperativa, è pari alla media ponderata dei tassi applicati sul Fondo regionale e sulla quota bancaria.
Si ripartisce come segue:
- Cooperative sociali: tasso fisso dello 0,10% nominale annuo applicato sulla quota di intervento a carico del Fondo regionale; tasso variabile (Euribor) o fisso (IRS) + spread massimo di 0,90% annuo applicato sulla quota degli Istituti di Credito
- Altre cooperative: tasso fisso dello 0,50% nominale annuo applicato sulla quota di intervento a carico del Fondo regionale; tasso variabile (Euribor) o fisso (IRS) + spread massimo di 1,30% annuo applicato sulla quota degli Istituti di Credito
Locazione finanziaria
La locazione finanziaria strumentale è a tasso agevolato con durata fino a un massimo di 7 anni. La quota del fondo regionale è prevista per le cooperative sociali è pari al 70% dell’intervento finanziario complessivo, per le altre cooperative è pari al 50% dell’intervento finanziario complessivo; la restante quota dell’intervento è a carico delle Società di leasing convenzionate.
Il tasso d’interesse, in funzione della tipologia di cooperativa è pari alla media ponderata dei tassi applicati sul Fondo regionale e sulla quota della Società di leasing.
Si ripartisce come segue:
- Cooperative sociali: tasso fisso dello 0,10% nominale annuo applicato sulla quota di intervento a carico del Fondo regionale; tasso variabile (Euribor) o fisso (IRS) + spread massimo di 1,70% annuo applicato sulla quota delle Società di leasing
- Altre cooperative: tasso fisso dello 0,50% nominale annuo applicato sulla quota di intervento a carico del Fondo regionale; tasso variabile (Euribor) o fisso (IRS) + spread massimo di 2,00% annuo applicato sulla quota delle Società di leasing
Gli interventi agevolativi sono concessi ai sensi dell’Aiuto di Stato n. 248/2009; dopo il 31 dicembre 2010, gli interventi finanziari sono concessi nei limiti del Regolamento (CE) n. 1998/2006 (de minimis).
Progetti di investimenti realizzati entro 12 mesi successivi alla data di concessione (18 mesi per investimenti a carattere immobiliare).
Eventuali proroghe potranno essere accordate da Regione Lombardia sulla base di motivate richieste del beneficiario, che in ogni caso non potrà superare i 6 mesi.
L’investimento si intende realizzato qualora i beni oggetto dello stesso siano stati consegnati e il relativo costo sia stato interamente fatturato alla cooperativa richiedente, ancorché non pagato. Per i beni immateriali è sufficiente la stipula del contratto di fornitura.
Gli investimenti devono essere capitalizzati e, quindi, risultare iscritti nelle immobilizzazioni di bilancio della cooperativa o a libro cespiti, ad eccezione dei costi per i quali si applicano diverse disposizioni derivanti da normativa civilistica e fiscale.
L’entità delle spese del progetto di investimento agevolabile non potrà essere inferiore a 25 mila euro e non potrà essere superiore a 1 milione di euro. Per le cooperative costituite da non più di 12 mesi dalla presentazione della domanda di agevolazione, la spesa d’investimento ammissibile all’intervento finanziario è compresa tra un minimo di 20 mila euro e un massimo di 250 mila euro.
Trattandosi di programmi di spesa, l’acquisto di un singolo bene non costituisce un progetto di investimento ammissibile.
L’investimento è agevolabile fino ad un massimo del 80% dell’investimento ammesso. L’intervento potrà essere elevato fino al 100% in presenza di programmi di investimento per l’acquisizione di beni strumentali finalizzati all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate (L. 381/91 e Reg. CEE 2204/2002) e programmi di tutela dell’ambiente di lavoro.
- acquisto di beni strumentali nuovi o usati (Reg. CE 448/2004) quali attrezzature, macchinari, impianti specifici, arredi e automezzi strumentali
- acquisto, impiantistica generale e ristrutturazione degli immobili sede dell’attività
- oneri di locazione dell’immobile sede dell’attività per un anno solo per le cooperative costituite da non più di 12 mesi dalla presentazione della domanda di agevolazione
- acquisizione di servizi reali, forniti sulla base di appositi contratti, per l’aumento della produttività, il trasferimento di tecnologie progettuali, organizzative e produttive, ricerca di nuovi mercati e sviluppo di sistemi di qualità
- acquisto di brevetti, licenze di produzione, software destinato alla produzione / gestione;
- spese esterne per la formazione del personale (max 10% del programma di investimento ammissibile)
- spese generali (max 5% del programma di investimento ammissibile)
Sportello aperto dal 14 aprile 2010 al 28 febbraio 2018.
L’impresa richiedente, una volta completata la compilazione della domanda, oltre all’invio telematico della stessa dovrà stampare l’apposito modulo di adesione, compilarlo, firmarlo in originale e inviarlo, debitamente bollato, al Soggetto Gestore entro e non oltre 10 giorni dall’invio informatico.
Le cooperative sociali sono esentate dall’imposta di bollo sulla domanda.
Il modulo dovrà essere corredato da copia fotostatica della carta d’identità del legale rappresentante in corso di validità e dalla documentazione richiesta.