Eventuali reclami possono essere presentati a Finlombarda S.p.A. indirizzandoli all'attenzione del "Responsabile gestione reclami", tramite una delle seguenti modalità:
Per eventuali contestazioni relative all'interpretazione ed applicazione dei contratti di intervento finanziario sottoscritti con Finlombarda S.p.A. può essere presentato reclamo a Finlombarda S.p.A. secondo le modalità indicate nella sezione "Reclami".
Se il richiedente non dovesse ritenersi soddisfatto o non abbia ricevuto risposta nel termine di 60 gg. dalla presentazione del reclamo, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), organo competente per le controversie relative ad operazioni o comportamenti non anteriori al sesto anno precedente alla data di presentazione del ricorso, a condizione che:
Per le modalità di ricorso all'Arbitro è possibile consultare il sito
www.arbitrobancariofinanziario.it
o rivolgersi alle Filiali della Banca d'Italia oppure agli uffici di Finlombarda S.p.A. Le decisioni dell'ABF non sono vincolanti per le parti che hanno sempre la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria.
Il TEGM risulta dalla rilevazione effettuata ogni tre mesi dalla Banca d'Italia per conto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.
Le tabelle dei TEGM sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, sui siti della Banca d'Italia e del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Il TEGM, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, si riferisce agli interessi annuali praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari per operazioni della stessa natura.
La classificazione delle operazioni per categorie omogenee, che tiene conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie è effettuata ogni anno dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, che affida alla Banca d'Italia la rilevazione dei dati.
Il limite oltre il quale gli interessi sono ritenuti usurari è calcolato aumentando il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali (vedi Comunicato del Dipartimento del Tesoro del 18 maggio 2011).