Imprese cooperative e loro consorzi che rientrano nella definizione di piccola e media impresa (*) e che non appartengono ai settori economici esclusi dalle agevolazioni ai sensi della normativa comunitaria (**). Le cooperative alla data di presentazione devono essere iscritte negli Albi e Registri previsti dalla normativa vigente; le cooperative sociali e loro consorzi devono essere iscritte, inoltre, anche all’Albo regionale istituito ai sensi della L. 381/91.
Investimenti effettuati in Lombardia da cooperative che hanno sede legale ed operativa nell’ambito del territorio della Regione Lombardia.
Sono ammissibili le spese riguardanti programmi di sviluppo aziendale, tecnologico, commerciale, ambientale,per la sicurezza dell’ambiente di lavoro e per l’inserimento di persone svantaggiate, relative a:
E’ ammesso l’acquisto, nel rispetto della normativa comunitaria, di attrezzature, macchinari, arredi e beni strumentali usati (***).
Il programma di investimento deve essere realizzato nell’arco temporale massimo di 18 mesi. Sono ammesse a finanziamento le spese sostenute da non oltre 6 mesi dalla data di protocollazione della domanda; l’investimento dovrà essere realizzato entro i 12 mesi successivi alla data di concessione.
Finanziamento a medio termine in cofinanziamento con gli Istituti di credito convenzionati. Attualmente la quota del finanziamento a carico del Fondo Regionale è pari al 70% per le cooperative sociali e del 50% per le altre cooperative.
L’attività di stipula del contratto di finanziamento, di erogazione al beneficiario finale e di raccolta delle eventuali garanzie è delegata agli Istituti convenzionati.
L'importo del finanziamento concedibile con il concorso del "Fondo Regionale" non potrà essere superiore all'80% dell'investimento complessivo ammissibile e comunque non inferiore a Euro 20.000 e non superiore a Euro 250.000 per le cooperative sociali ed € 350.000 per le altre cooperative. La percentuale del finanziamento è elevato al 100% per programmi di adeguamento dell’ambiente di lavoro o di attrezzature acquistati per l’inserimento di persone svantaggiate.
Durata: non inferiore a 3 anni e fino ad un massimo di 6 anni, rimborso in rate semestrali. In presenza di investimenti di carattere immobiliare la durata potrà essere elevata sino a 10 anni.
Tasso applicato al finanziamento è pari alla media ponderata del:
Cooperative sociali:
Altre cooperative:
La media mensile dell'Euribor è rilevata nel mese di dicembre e di giugno di ogni anno con effetto per le rate scadenti il successivo 30.6 e 31.12 di ogni anno.
NB
Le cooperative che hanno già beneficiato del Fondo di rotazione possono presentare una nuova domanda di finanziamento a condizione che sia concluso il periodo di preammortamento del finanziamento precedentemente concesso, e comunque non prima di un anno dalla precedente istanza.
Da valutare di volta in volta (personali dei soci e/o di terzi e/o rilasciate da Consorzi o Cooperative di garanzia fidi, reali, ecc.).
De Minimis
Il valore attualizzato dell'agevolazione riconosciuta al beneficiario deve risultare contenuto entro il limite previsto dal regime "De Minimis" vigente.
I progetti e le relative domande di finanziamento vanno presentate a:
FINLOMBARDA S.p.A.
Via Oldofredi, 23 - 20124 MILANO.
La presentazione delle domande dovrà avvenire esclusivamente mediante procedura informatizzata sul sito della Regione Lombardia
Legge Regionale 18 novembre 2003, n. 21 (formato pdf)
Criteri attuativi (formato pdf)
FINLOMBARDA S.p.A. - Settore Imprese
E-mail: infolr21_03@finlombarda.it
Leonardo Cisternino
Vito Noceti
Fabio Baldasseroni
Matteo Leani
(*) cfr. Allegato 1 al Regolamento (CE) n° 364/2004 della commissione del 25 febbraio 2004
(**) cfr. Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia – Serie editoriale ordinaria del 3 giugno 2005. DGR n°7/13042 del 16/5/03
(***) cfr. Regolamento (CE) n° 1685/2000 del 20 luglio 2000, norma applicativa n° 4