Aggiornate le Disposizioni regionali sugli impianti termici e la Disciplina per l’efficienza e la certificazione energetica degli edifici

Regione Lombardia ha recentemente approvato due Delibere che aggiornano le disposizioni sugli impianti termici e la disciplina regionale per l’efficienza e la certificazione energetica degli edifici.

Si tratta della Delibera n. X/1118 “Aggiornamento delle disposizioni per l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici” e della Delibera n. X/1216 “Aggiornamento della disciplina regionale per l’efficienza e la certificazione energetica degli edifici e criteri per il riconoscimento della funzione bioclimatica delle serre e delle logge, al fine di equipararle a volumi tecnici”.

 

Le delibere nel dettaglio:

Delibera n. X/1118 “Aggiornamento delle disposizioni per l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici”

La Delibera, pubblicata sul B.U.R.L. Serie Ordinaria del 30 dicembre 2013, approva le nuove disposizioni che sostituiscono le precedenti, previste dalla DGR n. IX/2601/2011, e recepiscono a livello regionale quanto stabilito dalla normativa nazionale (Decreto del Presidente della Repubblica n. 74 del 16 aprile 2013).

Le principali novità delle nuove disposizioni partono dalle definizioni di impianto termico e del relativo ambito di applicazione, che portano a contemplare nella nuova regolamentazione tipologie di impianti precedentemente escluse, come gli apparecchi a biomassa installati in modo fisso e gli impianti per la climatizzazione estiva di potenza superiore a 12 kW.

Inoltre la Regione si pone l’obiettivo di dotare ciascun impianto termico di una targa che renda inequivocabile l’individuazione dell’impianto, a beneficio delle operazioni di manutenzione e di ispezione. La targatura degli impianti agevolerà anche la realizzazione di analisi del parco impianti esistente sul territorio regionale, ai fini del miglior monitoraggio della qualità dell’aria e della costante diffusione degli impianti a fonte di energia rinnovabile.

Il provvedimento prevede anche la trasmissione dei modelli dichiarativi esclusivamente attraverso la piattaforma informatica di CURIT (Catasto Unico Regionale Impianti Termici) – gestita da Finlombarda SpA - ed il coinvolgimento di tutti gli Enti Locali nell’utilizzo del Portafoglio Digitale, che consentirà in modo indifferenziato per l’intero territorio regionale di versare in modo semplice e rapido i contributi di competenza degli Enti Locali. Lo strumento di Portafoglio Digitale è già in uso presso 7 dei 33 Enti Locali competenti ed attivi nell’ambito del controllo e della ispezione degli impianti termici.

La delibera introduce anche un’importante novità riguardante il terzo responsabile dell’impianto, che potrà essere rappresentato soltanto da una figura giuridica. Invece, per quanto riguarda la frequenza delle manutenzioni degli impianti, vengono confermate le tempistiche indicate dalla precedente Delibera di Giunta.

Per maggiori informazioni visita la sezione dedicata alla normativa regionale del sito di CURIT.


Delibera n. X/1216 “Aggiornamento della disciplina regionale per l’efficienza e la certificazione energetica degli edifici e criteri per il riconoscimento della funzione bioclimatica delle serre e delle logge, al fine di equipararle a volumi tecnici”.

 

Le nuove disposizioni mirano a recepire le ultime novità introdotte dalla disciplina nazionale; in particolare, per quanto riguarda l’accreditamento dei professionisti all’elenco dei certificatori energetici, viene ampliato l’elenco dei titoli di studio idonei sulla base di quanto previsto dal DPR 75/2013 con l’inclusione della classe di laurea magistrale LM 71, ex D.M. 16.3.2007.

Rimane invariato il requisito del superamento di uno specifico corso di formazione, con esame finale, per tutti coloro che chiedono di essere accreditati per l’attività di certificazione energetica, indipendentemente dal titolo di studio conseguito e dall’iscrizione all’Ordine o Collegio professionale.

Alla luce dell’approvazione del D.L. 63/2013, convertito con L. 90/2013, l’Attestato di Certificazione Energetica viene denominato “Attestato di Prestazione Energetica” a far data dal 15 gennaio 2014 e viene  sostituita la definizione di impianto termico contenuta all’art.2, lett. ee) della DGR 8745/2008 con la definizione di cui all'art. 2, comma 1, lettera Itricies) del D.lgs 192/2005, come modificato con D.L. 63/2013, nel testo integrato dalla legge di conversione 3 agosto 2013, n. 90.

L’ultima importante novità riguarda l’approvazione dei criteri per il riconoscimento della funzione bioclimatica delle serre e delle logge, ai fini dell’equiparazione a volumi tecnici, prevista dall’Art. 4 della L.R. 39/2004.

 

Per maggiori informazioni visita la sezione dedicata alla normativa regionale del sito di CENED.

 

Data pubblicazione 13/01/2014