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LR 21/08 Art. 6 Fondo di Garanzia per le imprese che operano nel settore dello spettacolo

SOGGETTI BENEFICIARI
  • Imprese che operano nel campo dello spettacolo.

Il Fondo interviene a favore dei soggetti che operano in Lombardia nel settore dello spettacolo e che sono convenzionati con Regione Lombardia ai sensi degli articoli 8, 9 comma 3 e 13 della l.r. 21/08.

FINANZIAMENTI AMMISSIBILI

Il Fondo assiste i finanziamenti concessi dagli Istituti di credito convenzionati a favore dei soggetti beneficiari secondo le seguenti forme tecniche:

  • finanziamenti per anticipazioni di cassa (linee di credito autoliquidanti con scadenza massima pari a 18 mesi meno un giorno);
  • finanziamenti a breve termine (linee di credito in conto corrente con scadenza massima pari a 18 mesi meno un giorno);
  • finanziamenti a medio termine (finanziamenti con rimborso amortizing o bullet, con durata compresa tra i 18 mesi ed i 5 anni).

CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO FINANZIARIO

L’intervento finanziario è rappresentato dall’emissione di una garanzia a valere sul Fondo Regionale di Garanzia.
La garanzia potrà essere concessa a copertura massima dell’80% del credito in linea capitale concesso ed erogato dagli Istituti di credito, con esclusione di interessi anche moratori, spese ed accessori.
Le garanzie rilasciate a valere sul Fondo saranno pari ad un massimo di 8 volte la disponibilità finanziaria del Fondo stesso.
In caso di linee di credito a breve termine la garanzia coprirà il finanziamento concesso, limitatamente alla quota di effettivo utilizzo.
Il costo delle garanzie rilasciate a valere sul Fondo sarà posto a carico dei soggetti beneficiari, con una commissione “una tantum” pari allo 0,25% da calcolarsi sull’importo del capitale garantito e da corrispondersi in unica soluzione all’Istituto di credito all’atto della stipula del contratto di finanziamento o di apertura della linea di credito a breve termine.

DOTAZIONE FINANZIARIA

Il Fondo ha una dotazione iniziale pari ad euro 500.000,00 (cinquecentomila/00).
La dotazione del Fondo potrà essere incrementata con successivi provvedimenti da parte di Regione Lombardia.

TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE AD ITER ISTRUTTORIO


Le domande di accesso al Fondo devono essere presentate, con procedura a sportello, all’Istituto di credito convenzionato.
La domanda dovrà recare una marca da bollo da euro 14,62 (salvo modifiche ed integrazioni della normativa di riferimento) e dovrà essere redatta secondo l’apposita modulistica (’Allegato A); la domanda dovrà essere, altresì, corredata da tutti gli allegati indicati nella modulistica e dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente o da soggetto munito di procura ad impegnare il richiedente; in tale ultimo caso va trasmessa la relativa procura. Le domande verranno accettate fino ad esaurimento della dotazione finanziaria del Fondo e saranno istruite da Finlombarda S.p.A., successivamente all’istruttoria dell’Istituto di credito, sulla base dell’ordine cronologico di ricezione delle domande provenienti dall’Istituto stesso.

REGIME DI AIUTO

Gli interventi a valere sul Fondo saranno concessi, con riferimento ai soggetti che operano in regime di impresa, nei limiti del Regolamento comunitario n. 1998/2006 della Commissione Europea del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore (“de minimis”).

LINK


Per informazioni
FINLOMBARDA S.p.A - Settore Imprese
E-mail: lr21fondorotazione@finlombarda.it
Matteo Leani


DOCUMENTI
 
 

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