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la presentazione delle richieste di sospensione dei debiti per le piccole medie imprese che non ne abbiano già beneficiato;
Premessa:
Regione Lombardia con D.G.R. n. 10671 del 2 dicembre 2009 ha aderito allAvviso comune per la sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese verso il sistema creditizio, sottoscritto il 3 agosto 2009 da Ministero dellEconomia e delle Finanze, ABI e Associazioni di rappresentanza delle imprese. LAvviso comune ha avuto la sua naturale scadenza il 31 gennaio 2011.
Con D.G.R. n. 1467 del 30 marzo 2011 (pubblicata sul BURL in data 5 aprile 2011) Regione Lombardia ha aderito allAccordo per il Credito alle PMI sottoscritto il 16 febbraio 2011 tra Ministero dellEconomia e delle Finanze, ABI e le Associazioni di rappresentanza delle imprese, consentendone lestensione agli interventi finanziari attivati con il sistema bancario. Regione Lombardia, con la predetta D.G.R. n. 1467 del 30 marzo 2011, ha altresì inteso proseguire nella propria autonoma iniziativa di sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese finanziate a valere su agevolazioni erogate totalmente con risorse regionali oltre che procedere allallungamento della durata dei finanziamenti a medio lungo termine che hanno beneficiato della sospensione dei debiti di cui alle D.G.R. n. 10671 del 2 dicembre 2009 e DGR n. 370 del 5 agosto 2010.
Soggetti ammissibili:
Piccole e medie imprese secondo la definizione comunitaria, che alla data del 30 settembre 2008, abbiano esclusivamente posizioni classificate da Finlombarda S.p.A. in bonis e che comunque, al momento della presentazione della domanda non abbiano posizioni debitorie classificate come "sofferenze", "partite incagliate", "esposizioni ristrutturate" o "esposizioni scadute/sconfinanti" da oltre 180 giorni, né procedure esecutive in corso (impresa in bonis).
Operazioni ammissibili:
- operazioni di sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate di mutuo a fronte di finanziamenti in essere alla data del 3 agosto 2009;
- operazioni di sospensione per 12 mesi, ovvero per 6 mesi del pagamento della quota capitale implicita nei canoni di operazioni di leasing rispettivamente immobiliare o mobiliare a fronte di operazioni in essere alla data del 3 agosto 2009;
- allungamento della durata del mutuo per un periodo pari al 100% della durata residua del piano di ammortamento e comunque non superiore ai 2 anni per i finanziamenti chirografari e ai 3 anni per quelli ipotecari (in quanto PMI che ha già beneficiato della Moratoria Regionale di cui alla DGR n. 10671 del 2 dicembre 2009 e DGR n. 370 del 5 agosto 2010 e/o alla sospensione dei debiti delle PMI verso il sistema creditizio , di cui allAvviso Comune sottoscritto il 3 agosto 2009 tra MEF, ABI e Associazioni di rappresentanza delle Imprese, prorogato in data 15 giugno 2010 e non ha usufruito di analoghe facilitazioni).
Condizioni per laccesso alla sospensione dei debiti:
- sono ammessi alla sospensione dei debiti soltanto i finanziamenti che non abbiano già fruito di analogo beneficio ai sensi della moratoria regionale di cui alla DGR n. 10671 del 2 dicembre 2009 e DGR n. 370 del 5 agosto 2010 e/o alla sospensione dei debiti delle PMI verso il sistema creditizio sottoscritto il 3 agosto 2009 tra MEF, ABI e Associazioni di rappresentanza delle Imprese prorogato in data 15 giugno 2010;
- lallungamento dei termini delle operazioni non può comportare un aumento dei tassi di interesse praticati rispetto al contratto originario;
- le operazioni di allungamento dei termini non comportano lapplicazione di commissioni e spese di istruttoria;
- le operazioni di allungamento dei termini vengono effettuate senza richiesta di garanzie aggiuntive;
- le rate devono essere in scadenza o già scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da non più di 180 giorni alla data di presentazione della domanda da parte dellimpresa;
- la sospensione della quota capitale delle rate determina la traslazione del piano di ammortamento per periodo analogo. Gli interessi sul capitale sospeso sono corrisposti alle scadenze originarie;
- le rate sospese, per la sola quota capitale, vengono ammortizzate utilizzando lo stesso tasso contrattuale e la stessa periodicità;
- nel caso del leasing, verrà coerentemente postergato lesercizio dellopzione di riscatto;
- in presenza di garanzie che assistono le operazioni in oggetto, saranno adottate, se necessario, le opportune iniziative al fine dellattuazione di quanto previsto;
- dichiarazione dellimpresa di possesso di adeguate prospettive economiche e di continuità aziendale, nonostante le difficoltà finanziarie temporanee dovute allattuale congiuntura negativa
Condizioni per laccesso allallungamento della durata dei finanziamenti:
- possono essere allungate le durate dei finanziamenti che abbiano fruito della sospensione ai sensi della moratoria regionale di cui alla DGR n. 10671 del 2 dicembre 2009 e DGR n. 370 del 5 agosto 2010 e/o alla sospensione dei debiti delle PMI verso il sistema creditizio sottoscritto il 3 agosto 2009 tra MEF, ABI e Associazioni di rappresentanza delle Imprese prorogato in data 15 giugno 2010 (non è prevista la possibilità dellallungamento di unoperazione di leasing che pure ha beneficiato della sospensione);
- nel periodo di sospensione dellammortamento del mutuo, limpresa deve aver pagato con regolarità gli interessi e, se del caso, avere, alla fine del periodo di sospensione, ripreso a pagare regolarmente le rate di ammortamento del finanziamento;
- limpresa può richiedere lallungamento solo al termine del periodo di sospensione dellammortamento del mutuo e non oltre 6 (sei) mesi dallo stesso;
- per i finanziamenti per i quali il periodo di sospensione è terminato prima del 31 agosto 2010, loperazione di allungamento potrà comunque essere richiesta entro il 30 aprile 2011;
- lallungamento dei termini delle operazioni non può comportare un aumento dei tassi di interesse praticati rispetto al contratto originario;
- le operazioni di allungamento dei termini non comportano lapplicazione di commissioni e spese di istruttoria;
- le operazioni di allungamento dei termini vengono effettuate senza richiesta di garanzie aggiuntive;
- in presenza di garanzie che assistono le operazioni in oggetto, saranno adottate, se necessario, le opportune iniziative al fine dellattuazione di quanto previsto;
- dichiarazione dellimpresa di possesso di adeguate prospettive economiche e di continuità aziendale, nonostante le difficoltà finanziarie temporanee dovute allattuale congiuntura negativa
1. Le misure gestite da Finlombarda in cofinanziamento con il sistema bancario
Le misure per le quali le imprese potranno richiedere:
a) la sospensione del pagamento della quota capitale di rate di mutuo per 12 mesi, nonché la sospensione del pagamento della quota capitale implicita nei canoni di leasing rispettivamente immobiliare o mobiliare rispettivamente per 12 mesi o per 6 mesi a fronte di operazioni in essere alla data del 3 agosto 2009;
ovvero
b) lallungamento della durata del mutuo per un periodo pari al 100% della durata residua del piano di ammortamento e comunque non superiore ai 2 anni per i finanziamenti chirografari e ai 3 anni per quelli ipotecari
sono:
La domanda di sospensione dovrà essere presentata allIstituto Bancario/Società di leasing con il quale è in essere il contratto di finanziamento/leasing per il quale si richiede la sospensione.
La domanda di allungamento della durata del mutuo dovrà altresì essere presentata allIstituto Bancario con il quale è in essere il contratto di finanziamento per il quale si richiede la lallungamento.
La domanda potrà essere presentata, previa adesione dellintermediario finanziario allAvviso comune MEF-ABI e alliniziativa di Regione Lombardia.
Liter per richiedere la sospensione/allungamento che ciascuna impresa deve seguire è il seguente:
1) presentare allIstituto bancario/società di leasing il modello di domanda predisposto dallo stesso Istituto bancario/Società di leasing. Unitamente limpresa dovrà presentare la dichiarazione relativa agli aiuti percepiti in de minimis secondo i format previsti (vedi All. to nella sezione Documenti);
2) lIstituto bancario/società di leasing provvede a trasmettere a Finlombarda Spa il modulo di domanda e la dichiarazione de minimis presentata dallimpresa unitamente agli esiti della prima verifica dei requisiti di ammissibilità formale;
3) Finlombarda provvede a:
- verificare che limpresa sia in bonis con riferimento ai rapporti di finanziamento con Finlombarda (regolarità pagamenti operazioni in essere);
- rideterminare lintensità di aiuto verificando il rispetto dei limiti massimi previsti da regolamento de minimis attualmente vigente (se trattasi di aiuto de minimis). Qualora la rideterminazione dellaiuto dovesse comportare un superamento dei limiti massimi non si potrà procedere alla concessione della sospensione dei debiti con riferimento alla forma del finanziamento. In caso di leasing la società di leasing potrà comunque procedere alla sospensione dei debiti per la quota di sua competenza (allungamento durata e mantenimento delle condizioni finanziarie). Tale operazione risulta possibile in quanto la quota Fondo regionale è separata ed autonoma rispetto al contratto di leasing;
- ridefinire, ove necessario, la durata delle garanzie e richiesta di conferma al garante a seguito della garanzia così modificata;
- trasmettere allIstituto Bancario/società di leasing le risultanze dellattività istruttoria;
- comunicare allimpresa laccoglimento della domanda e dellaiuto concesso.
-
Per le domande presentate allIstituto bancario/società di leasing, prima del 5 aprile 2011 (data di pubblicazione della D.G.R. n. 1467 del 30 marzo 2011), lIstituto bancario/Società di leasing provvederà a trasmettere a Finlombarda Spa la documentazione di cui sopra, chiedendo eventuali integrazioni di documentazione allimpresa se necessario (es: dichiarazione de minimis).
2. Le misure gestite da Finlombarda con sole risorse regionali
Le misure per le quali le imprese potranno richiedere:
a) la sospensione del pagamento della quota capitale di rate di mutuo per 12 mesi, mesi a fronte di operazioni in essere alla data del 3 agosto 2009;
ovvero
b) lallungamento della durata del mutuo per un periodo pari al 100% della durata residua del piano di ammortamento e comunque non superiore ai 2 anni per i finanziamenti chirografari e ai 3 anni per quelli ipotecari
sono:
La domanda di sospensione/allungamento dovrà essere presentata a Finlombarda Spa.
Liter per richiedere la sospensione/allungamento che ciascuna impresa deve seguire è il seguente:
1) presentare a Finlombarda la domanda di sospensione debiti o di allungamento della durata del mutuo secondo il modello allegato alla Delibera di giunta (vedi All. to nella sezione Documenti);
2) Finlombarda, entro 40 giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione, provvede a:
- verificare che limpresa alla data del 30 settembre 2008, abbia esclusivamente posizioni classificate in bonis;
- verificare che limpresa, al momento di presentazione della domanda, non abbia posizioni debitorie classificate come "sofferenze", "partite incagliate", "esposizioni ristrutturate" o "esposizioni scadute/sconfinanti" da oltre 180 giorni, né procedure esecutive in corso (impresa in bonis)";
- verificare che nel periodo di sospensione dellammortamento del mutuo, limpresa abbia pagato con regolarità gli interessi e, se del caso, avere, alla fine del periodo di sospensione, ripreso a pagare regolarmente le rate di ammortamento del finanziamento;
- verificare che la richiesta di sospensione del pagamento delle rate riguardi finanziamenti in essere alla data del 3 agosto 2009;
- ridefinire il piano di ammortamento delloperazione;
- ridefinire, ove necessario, la durata delle garanzie; modificare, ove necessario, gli atti relativi alle garanzie prestate dallimpresa a fronte del finanziamento regionale; nellipotesi di altra forma di garanzia (personale/reale) richiesta di conferma al garante a seguito della garanzia così modificata;
- rideterminare lintensità di aiuto verificando il rispetto dei limiti massimi previsti da regolamento. Qualora la rideterminazione dellaiuto dovesse comportare un superamento dei limiti massimi non si potrà procedere alla concessione della sospensione dei debiti;
- provvedere alle modifiche contrattuali a seguito della ridefinizione del piano di ammortamento;
- comunicare allimpresa laccoglimento della domanda e dellaiuto concesso nonché trasmissione della lettera modificativa delle condizioni contrattuali originarie con allegato il nuovo piano di ammortamento.
Termine di presentazione delle domande
Le domande di sospensione dei debiti e di allungamento della durata dei finanziamenti potranno essere presentate entro il termine ultimo del 31 luglio 2011, fatti salvi gli ulteriori termini previsti dallAccordo per il Credito alle PMI ABI MEF, mediante la compilazione del modulo (vedi All.to nella sezione Documenti) da inviarsi tramite raccomandata A/R al seguente indirizzo:
Finlombarda S.p.A c/o Ufficio Contratti - via Oldofredi 23 - 20124 Milano, specificando sulla Busta Richiesta di Moratoria Regionale.
A tal fine farà fede la data del timbro postale di invio.
Le domande pervenute fuori dai predetti termini o presentate secondo una modalità difforme rispetto a quella indicata saranno considerate inammissibili.
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