Imposta www.finlombarda.it come pagina iniziale.

Si No
 
 

Finlombarda - Finanziaria per lo sviluppo della Lombardia

Collegamenti ai contenuti della pagina:
il contenuto della pagina
il menu di navigazione
il motore di ricerca
» Visualizzazione predefinita
 

Ricerca


 

Menu di navigazione

Invia ad un amicoStampaFFDeliciousLinkedIn
 
PROROGA DEI DEBITI fino al 31 luglio 2011 - INFORMAZIONI

Proroga sino al 31 luglio 2011 per:
• la presentazione delle richieste di sospensione dei debiti per le piccole medie imprese che non ne abbiano già beneficiato;
• l’allungamento dei finanziamenti a medio lungo termine (mutui) che hanno beneficiato della sospensione ai sensi dell’Avviso Comune, per un periodo pari alla vita residua del finanziamento (in ogni caso, non superiore ai 2 anni per i finanziamenti chirografari e ai 3 anni per quelli ipotecari).

Premessa:

Regione Lombardia con D.G.R. n. 10671 del 2 dicembre 2009 ha aderito all’Avviso comune per la sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese verso il sistema creditizio, sottoscritto il 3 agosto 2009 da Ministero dell’Economia e delle Finanze, ABI e Associazioni di rappresentanza delle imprese. L’Avviso comune ha avuto la sua naturale scadenza il 31 gennaio 2011.
Con D.G.R. n. 1467 del 30 marzo 2011 (pubblicata sul BURL in data 5 aprile 2011) Regione Lombardia ha aderito all’Accordo per il Credito alle PMI sottoscritto il 16 febbraio 2011 tra Ministero dell’Economia e delle Finanze, ABI e le Associazioni di rappresentanza delle imprese, consentendone l’estensione agli interventi finanziari attivati con il sistema bancario. Regione Lombardia, con la predetta D.G.R. n. 1467 del 30 marzo 2011, ha altresì inteso proseguire nella propria autonoma iniziativa di sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese finanziate a valere su agevolazioni erogate totalmente con risorse regionali oltre che procedere all’allungamento della durata dei finanziamenti a medio lungo termine che hanno beneficiato della sospensione dei debiti di cui alle D.G.R. n. 10671 del 2 dicembre 2009 e DGR n. 370 del 5 agosto 2010.

Soggetti ammissibili:

Piccole e medie imprese secondo la definizione comunitaria, che alla data del 30 settembre 2008, abbiano esclusivamente posizioni classificate da Finlombarda S.p.A. “in bonis” e che comunque, al momento della presentazione della domanda non abbiano posizioni debitorie classificate come "sofferenze", "partite incagliate", "esposizioni ristrutturate" o "esposizioni scadute/sconfinanti" da oltre 180 giorni, né procedure esecutive in corso (impresa in bonis).

Operazioni ammissibili:

  • operazioni di sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate di mutuo a fronte di finanziamenti in essere alla data del 3 agosto 2009;
  • operazioni di sospensione per 12 mesi, ovvero per 6 mesi del pagamento della quota capitale implicita nei canoni di operazioni di leasing rispettivamente “immobiliare” o “mobiliare” a fronte di operazioni in essere alla data del 3 agosto 2009;
  • allungamento della durata del mutuo per un periodo pari al 100% della durata residua del piano di ammortamento e comunque non superiore ai 2 anni per i finanziamenti chirografari e ai 3 anni per quelli ipotecari (in quanto PMI che ha già beneficiato della Moratoria Regionale di cui alla DGR n. 10671 del 2 dicembre 2009 e DGR n. 370 del 5 agosto 2010 e/o alla sospensione dei debiti delle PMI verso il sistema creditizio , di cui all’Avviso Comune sottoscritto il 3 agosto 2009 tra MEF, ABI e Associazioni di rappresentanza delle Imprese, prorogato in data 15 giugno 2010 e non ha usufruito di analoghe facilitazioni).

Condizioni per l’accesso alla sospensione dei debiti:

  • sono ammessi alla sospensione dei debiti soltanto i finanziamenti che non abbiano già fruito di analogo beneficio ai sensi della “moratoria regionale” di cui alla DGR n. 10671 del 2 dicembre 2009 e DGR n. 370 del 5 agosto 2010 e/o alla sospensione dei debiti delle PMI verso il sistema creditizio sottoscritto il 3 agosto 2009 tra MEF, ABI e Associazioni di rappresentanza delle Imprese prorogato in data 15 giugno 2010;
  • l’allungamento dei termini delle operazioni non può comportare un aumento dei tassi di interesse praticati rispetto al contratto originario;
  • le operazioni di allungamento dei termini non comportano l’applicazione di commissioni e spese di istruttoria;
  • le operazioni di allungamento dei termini vengono effettuate senza richiesta di garanzie aggiuntive;
  • le rate devono essere in scadenza o già scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da non più di 180 giorni alla data di presentazione della domanda da parte dell’impresa;
  • la sospensione della quota capitale delle rate determina la traslazione del piano di ammortamento per periodo analogo. Gli interessi sul capitale sospeso sono corrisposti alle scadenze originarie;
  • le rate sospese, per la sola quota capitale, vengono ammortizzate utilizzando lo stesso tasso contrattuale e la stessa periodicità;
  • nel caso del leasing, verrà coerentemente postergato l’esercizio dell’opzione di riscatto;
  • in presenza di garanzie che assistono le operazioni in oggetto, saranno adottate, se necessario, le opportune iniziative al fine dell’attuazione di quanto previsto;
  • dichiarazione dell’impresa di possesso di adeguate prospettive economiche e di continuità aziendale, nonostante le difficoltà finanziarie temporanee dovute all’attuale congiuntura negativa

Condizioni per l’accesso all’allungamento della durata dei finanziamenti:

  • possono essere allungate le durate dei finanziamenti che abbiano fruito della sospensione ai sensi della “moratoria regionale” di cui alla DGR n. 10671 del 2 dicembre 2009 e DGR n. 370 del 5 agosto 2010 e/o alla sospensione dei debiti delle PMI verso il sistema creditizio sottoscritto il 3 agosto 2009 tra MEF, ABI e Associazioni di rappresentanza delle Imprese prorogato in data 15 giugno 2010 (non è prevista la possibilità dell’allungamento di un’operazione di leasing che pure ha beneficiato della sospensione);
  • nel periodo di sospensione dell’ammortamento del mutuo, l’impresa deve aver pagato con regolarità gli interessi e, se del caso, avere, alla fine del periodo di sospensione, ripreso a pagare regolarmente le rate di ammortamento del finanziamento;
  • l’impresa può richiedere l’allungamento solo al termine del periodo di sospensione dell’ammortamento del mutuo e non oltre 6 (sei) mesi dallo stesso;
  • per i finanziamenti per i quali il periodo di sospensione è terminato prima del 31 agosto 2010, l’operazione di allungamento potrà comunque essere richiesta entro il 30 aprile 2011;
  • l’allungamento dei termini delle operazioni non può comportare un aumento dei tassi di interesse praticati rispetto al contratto originario;
  • le operazioni di allungamento dei termini non comportano l’applicazione di commissioni e spese di istruttoria;
  • le operazioni di allungamento dei termini vengono effettuate senza richiesta di garanzie aggiuntive;
  • in presenza di garanzie che assistono le operazioni in oggetto, saranno adottate, se necessario, le opportune iniziative al fine dell’attuazione di quanto previsto;
  • dichiarazione dell’impresa di possesso di adeguate prospettive economiche e di continuità aziendale, nonostante le difficoltà finanziarie temporanee dovute all’attuale congiuntura negativa

1. Le misure gestite da Finlombarda in cofinanziamento con il sistema bancario

Le misure per le quali le imprese potranno richiedere:

a) la sospensione del pagamento della quota capitale di rate di mutuo per 12 mesi, nonché la sospensione del pagamento della quota capitale implicita nei canoni di leasing rispettivamente “immobiliare” o “mobiliare” rispettivamente per 12 mesi o per 6 mesi a fronte di operazioni in essere alla data del 3 agosto 2009;

ovvero

b) l’allungamento della durata del mutuo per un periodo pari al 100% della durata residua del piano di ammortamento e comunque non superiore ai 2 anni per i finanziamenti chirografari e ai 3 anni per quelli ipotecari

sono:


La domanda di sospensione dovrà essere presentata all’Istituto Bancario/Società di leasing con il quale è in essere il contratto di finanziamento/leasing per il quale si richiede la sospensione.
La domanda di allungamento della durata del mutuo dovrà altresì essere presentata all’Istituto Bancario con il quale è in essere il contratto di finanziamento per il quale si richiede la l’allungamento.
La domanda potrà essere presentata, previa adesione dell’intermediario finanziario all’Avviso comune MEF-ABI e all’iniziativa di Regione Lombardia.
L’iter per richiedere la sospensione/allungamento che ciascuna impresa deve seguire è il seguente:

1) presentare all’Istituto bancario/società di leasing il modello di domanda predisposto dallo stesso Istituto bancario/Società di leasing. Unitamente l’impresa dovrà presentare la dichiarazione relativa agli aiuti percepiti in “de minimis” secondo i format previsti (vedi All. to nella sezione Documenti);

2) l’Istituto bancario/società di leasing provvede a trasmettere a Finlombarda Spa il modulo di domanda e la dichiarazione “de minimis” presentata dall’impresa unitamente agli esiti della prima verifica dei requisiti di ammissibilità formale;

3) Finlombarda provvede a:

  • verificare che l’impresa sia in bonis con riferimento ai rapporti di finanziamento con Finlombarda (regolarità pagamenti operazioni in essere);
  • rideterminare l’intensità di aiuto verificando il rispetto dei limiti massimi previsti da regolamento de minimis attualmente vigente (se trattasi di aiuto “de minimis”). Qualora la rideterminazione dell’aiuto dovesse comportare un superamento dei limiti massimi non si potrà procedere alla concessione della sospensione dei debiti con riferimento alla forma del finanziamento. In caso di leasing la società di leasing potrà comunque procedere alla sospensione dei debiti per la quota di sua competenza (allungamento durata e mantenimento delle condizioni finanziarie). Tale operazione risulta possibile in quanto la quota Fondo regionale è separata ed autonoma rispetto al contratto di leasing;
  • ridefinire, ove necessario, la durata delle garanzie e richiesta di conferma al garante a seguito della garanzia così modificata;
  • trasmettere all’Istituto Bancario/società di leasing le risultanze dell’attività istruttoria;
  • comunicare all’impresa l’accoglimento della domanda e dell’aiuto concesso.

Per le domande presentate all’Istituto bancario/società di leasing, prima del 5 aprile 2011 (data di pubblicazione della D.G.R. n. 1467 del 30 marzo 2011), l’Istituto bancario/Società di leasing provvederà a trasmettere a Finlombarda Spa la documentazione di cui sopra, chiedendo eventuali integrazioni di documentazione all’impresa se necessario (es: dichiarazione “de minimis”).


2. Le misure gestite da Finlombarda con sole risorse regionali

Le misure per le quali le imprese potranno richiedere:

a) la sospensione del pagamento della quota capitale di rate di mutuo per 12 mesi, mesi a fronte di operazioni in essere alla data del 3 agosto 2009;

ovvero

b) l’allungamento della durata del mutuo per un periodo pari al 100% della durata residua del piano di ammortamento e comunque non superiore ai 2 anni per i finanziamenti chirografari e ai 3 anni per quelli ipotecari

sono:

La domanda di sospensione/allungamento dovrà essere presentata a Finlombarda Spa.
L’iter per richiedere la sospensione/allungamento che ciascuna impresa deve seguire è il seguente:

1) presentare a Finlombarda la domanda di sospensione debiti o di allungamento della durata del mutuo secondo il modello allegato alla Delibera di giunta (vedi All. to nella sezione Documenti);

2) Finlombarda, entro 40 giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione, provvede a:

  • verificare che l’impresa alla data del 30 settembre 2008, abbia esclusivamente posizioni classificate in bonis;
  • verificare che l’impresa, al momento di presentazione della domanda, non abbia posizioni debitorie classificate come "sofferenze", "partite incagliate", "esposizioni ristrutturate" o "esposizioni scadute/sconfinanti" da oltre 180 giorni, né procedure esecutive in corso (impresa in bonis)";
  • verificare che nel periodo di sospensione dell’ammortamento del mutuo, l’impresa abbia pagato con regolarità gli interessi e, se del caso, avere, alla fine del periodo di sospensione, ripreso a pagare regolarmente le rate di ammortamento del finanziamento;
  • verificare che la richiesta di sospensione del pagamento delle rate riguardi finanziamenti in essere alla data del 3 agosto 2009;
  • ridefinire il piano di ammortamento dell’operazione;
  • ridefinire, ove necessario, la durata delle garanzie; modificare, ove necessario, gli atti relativi alle garanzie prestate dall’impresa a fronte del finanziamento regionale; nell’ipotesi di altra forma di garanzia (personale/reale) richiesta di conferma al garante a seguito della garanzia così modificata;
  • rideterminare l’intensità di aiuto verificando il rispetto dei limiti massimi previsti da regolamento. Qualora la rideterminazione dell’aiuto dovesse comportare un superamento dei limiti massimi non si potrà procedere alla concessione della sospensione dei debiti;
  • provvedere alle modifiche contrattuali a seguito della ridefinizione del piano di ammortamento;
  • comunicare all’impresa l’accoglimento della domanda e dell’aiuto concesso nonché trasmissione della lettera modificativa delle condizioni contrattuali originarie con allegato il nuovo piano di ammortamento.

Termine di presentazione delle domande

Le domande di sospensione dei debiti e di allungamento della durata dei finanziamenti potranno essere presentate entro il termine ultimo del 31 luglio 2011, fatti salvi gli ulteriori termini previsti dall’Accordo per il Credito alle PMI ABI – MEF, mediante la compilazione del modulo (vedi All.to nella sezione Documenti) da inviarsi tramite raccomandata A/R al seguente indirizzo:

Finlombarda S.p.A c/o Ufficio Contratti - via Oldofredi 23 - 20124 Milano, specificando sulla Busta “Richiesta di Moratoria Regionale”.
A tal fine farà fede la data del timbro postale di invio.
Le domande pervenute fuori dai predetti termini o presentate secondo una modalità difforme rispetto a quella indicata saranno considerate inammissibili.


DOCUMENTI
 
 
 

Torna all'inizio