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1. Premessa
Con Delibera N° 8/10671 del 2 dicembre 2009 (BURL di lunedì, 14 dicembre 2009) Regione Lombardia ha aderito all’Avviso comune per la sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese verso il sistema creditizio, sottoscritto il 3 agosto 2009 da Ministero dell’Economia e delle Finanze, ABI e Associazioni di rappresentanza delle imprese, ed ha attivato una propria autonoma iniziativa di sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese finanziate a valere su agevolazioni erogate totalmente a valere su risorse regionali.
La domanda di sospensione dovrà essere presentata all’Istituto Bancario/Società di leasing con il quale è in essere il contratto di finanziamento/leasing per il quale si richiede la sospensione. La domanda potrà essere presentata previa adesione dell’Istituto Bancario/società di leasing all’Avviso comune MEF-ABI e all’iniziativa di Regione Lombardia (vedi All.to nella sezione Documenti).
- presentare all’Istituto bancario/società di leasing la domanda di sospensione debiti secondo il modello previsto dall’Avviso comune MEF-ABI (vedi All.to nella sezione Documenti) o, in alternativa, il modello di domanda predisposto dall’Istituto bancario/società di leasing. Unitamente l’impresa dovrà presentare la dichiarazione relativa agli aiuti percepiti in “de minimis” secondo i format previsti (vedi All.to nella sezione Documenti);
- l’Istituto bancario/società di leasing provvede a trasmettere a Finlombarda Spa il modulo di domanda e la dichiarazione “de minimis” presentata dall’impresa unitamente agli esiti della prima verifica dei requisiti di ammissibilità formale;
- Finlombarda provvede a:
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verificare che l’impresa sia in bonis con riferimento ai rapporti di finanziamento con Finlombarda (regolarità pagamenti operazioni in essere);
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rideterminare l’intensità di aiuto verificando il rispetto dei limiti massimi previsti da regolamento de minimis attualmente vigente (se trattasi di aiuto “de minimis”). Qualora la rideterminazione dell’aiuto dovesse comportare un superamento dei limiti massimi non si potrà procedere alla concessione della sospensione dei debiti con riferimento alla forma del finanziamento. In caso di leasing la società di leasing potrà comunque procedere alla sospensione dei debiti per la quota di sua competenza (allungamento durata e mantenimento delle condizioni finanziarie). Tale operazione risulta possibile in quanto la quota Fondo regionale è separata ed autonoma rispetto al contratto di leasing;
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ridefinire, ove necessario, la durata delle garanzie e richiesta di conferma al garante a seguito della garanzia così modificata;
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trasmettere all’Istituto Bancario/società di leasing le risultanze dell’attività istruttoria;
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comunicare all’impresa l’accoglimento della domanda e dell’aiuto concesso a seguito della postergazione delle rate.
La domanda di sospensione dovrà essere presentata a Finlombarda Spa.
- presentare a Finlombarda la domanda di sospensione debiti secondo il modello allegato alla Delibera di giunta (vedi All.to nella sezione Documenti);
- Finlombarda, entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione, provvede a:
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verificare che l’impresa sia in bonis con riferimento ai rapporti di finanziamento con FL (verifica della regolarità dei pagamenti);
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rideterminare l’intensità di aiuto verificando il rispetto dei limiti massimi previsti da regolamento. Qualora la rideterminazione dell’aiuto dovesse comportare un superamento dei limiti massimi non si potrà procedere alla concessione della sospensione dei debiti.
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ridefinire il piano di ammortamento;
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ridefinire, ove necessario, la durata delle garanzie;
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modificare, ove necessario, gli atti relativi alle garanzie prestate dall’impresa a fronte del finanziamento regionale; nell’ipotesi di altra forma di garanzia (personale/reale) richiesta di conferma al garante a seguito della garanzia così modificata;
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comunicare all’impresa l’accoglimento della domanda e dell’aiuto concesso a seguito della postergazione delle rate nonché trasmissione della lettera modificativa delle condizioni contrattuali originarie con allegato il nuovo piano di ammortamento e le eventuali nuove garanzie.
4. Le misure che prevedono finanziariamente operazioni creditizie e finanziarie con agevolazioni nella forma di contributo in conto interessi
In data 14/01/2010 è stata concordata tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’ABI un’integrazione all’Avviso Comune del 3 agosto 2009 (sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese verso il settore creditizio) con cui si estendono i benefici dell’Avviso anche ai finanziamenti assistiti da agevolazioni quali contributo in c/interessi ed in c/capitale.
Regione Lombardia con Delibera di Giunta N° 8/10671 del 2 dicembre 2009 ha individuato le misure che prevedono finanziamenti assistiti da contributi in c/interessi a cui si applicano le previsioni dell’Avviso Comune.
Si riporta di seguito l’elenco:
Per informazioni:
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