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1. Premessa
Con Delibera N° 8/10671 del 2 dicembre 2009 (BURL di lunedì, 14 dicembre 2009) Regione Lombardia ha aderito allAvviso comune per la sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese verso il sistema creditizio, sottoscritto il 3 agosto 2009 da Ministero dellEconomia e delle Finanze, ABI e Associazioni di rappresentanza delle imprese, ed ha attivato una propria autonoma iniziativa di sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese finanziate a valere su agevolazioni erogate totalmente a valere su risorse regionali.
La domanda di sospensione dovrà essere presentata allIstituto Bancario/Società di leasing con il quale è in essere il contratto di finanziamento/leasing per il quale si richiede la sospensione. La domanda potrà essere presentata previa adesione dellIstituto Bancario/società di leasing allAvviso comune MEF-ABI e alliniziativa di Regione Lombardia (vedi All.to nella sezione Documenti).
- presentare allIstituto bancario/società di leasing la domanda di sospensione debiti secondo il modello previsto dallAvviso comune MEF-ABI (vedi All.to nella sezione Documenti) o, in alternativa, il modello di domanda predisposto dallIstituto bancario/società di leasing. Unitamente limpresa dovrà presentare la dichiarazione relativa agli aiuti percepiti in de minimis secondo i format previsti (vedi All.to nella sezione Documenti);
- lIstituto bancario/società di leasing provvede a trasmettere a Finlombarda Spa il modulo di domanda e la dichiarazione de minimis presentata dallimpresa unitamente agli esiti della prima verifica dei requisiti di ammissibilità formale;
- Finlombarda provvede a:
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verificare che limpresa sia in bonis con riferimento ai rapporti di finanziamento con Finlombarda (regolarità pagamenti operazioni in essere);
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rideterminare lintensità di aiuto verificando il rispetto dei limiti massimi previsti da regolamento de minimis attualmente vigente (se trattasi di aiuto de minimis). Qualora la rideterminazione dellaiuto dovesse comportare un superamento dei limiti massimi non si potrà procedere alla concessione della sospensione dei debiti con riferimento alla forma del finanziamento. In caso di leasing la società di leasing potrà comunque procedere alla sospensione dei debiti per la quota di sua competenza (allungamento durata e mantenimento delle condizioni finanziarie). Tale operazione risulta possibile in quanto la quota Fondo regionale è separata ed autonoma rispetto al contratto di leasing;
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ridefinire, ove necessario, la durata delle garanzie e richiesta di conferma al garante a seguito della garanzia così modificata;
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trasmettere allIstituto Bancario/società di leasing le risultanze dellattività istruttoria;
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comunicare allimpresa laccoglimento della domanda e dellaiuto concesso a seguito della postergazione delle rate.
La domanda di sospensione dovrà essere presentata a Finlombarda Spa.
- presentare a Finlombarda la domanda di sospensione debiti secondo il modello allegato alla Delibera di giunta (vedi All.to nella sezione Documenti);
- Finlombarda, entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione, provvede a:
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verificare che limpresa sia in bonis con riferimento ai rapporti di finanziamento con FL (verifica della regolarità dei pagamenti);
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rideterminare lintensità di aiuto verificando il rispetto dei limiti massimi previsti da regolamento. Qualora la rideterminazione dellaiuto dovesse comportare un superamento dei limiti massimi non si potrà procedere alla concessione della sospensione dei debiti.
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ridefinire il piano di ammortamento;
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ridefinire, ove necessario, la durata delle garanzie;
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modificare, ove necessario, gli atti relativi alle garanzie prestate dallimpresa a fronte del finanziamento regionale; nellipotesi di altra forma di garanzia (personale/reale) richiesta di conferma al garante a seguito della garanzia così modificata;
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comunicare allimpresa laccoglimento della domanda e dellaiuto concesso a seguito della postergazione delle rate nonché trasmissione della lettera modificativa delle condizioni contrattuali originarie con allegato il nuovo piano di ammortamento e le eventuali nuove garanzie.
4. Le misure che prevedono finanziariamente operazioni creditizie e finanziarie con agevolazioni nella forma di contributo in conto interessi
In data 14/01/2010 è stata concordata tra il Ministero dellEconomia e delle Finanze e lABI unintegrazione allAvviso Comune del 3 agosto 2009 (sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese verso il settore creditizio) con cui si estendono i benefici dellAvviso anche ai finanziamenti assistiti da agevolazioni quali contributo in c/interessi ed in c/capitale.
Regione Lombardia con Delibera di Giunta N° 8/10671 del 2 dicembre 2009 ha individuato le misure che prevedono finanziamenti assistiti da contributi in c/interessi a cui si applicano le previsioni dellAvviso Comune.
Si riporta di seguito lelenco:
Per informazioni:
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